venerdì 1 ottobre 2010

Investigatore Privato Lecce

Ultimamente siamo stati impegnati in una operazione di contrasto alla criminalità organizzata, ma come spesso accade in queste circostanza i nostri investigatori hanno lavorato nell'ombra. I risultati tuttavia sono stati superiori alle aspettative grazie al puntuale intervento dei militari dell'Arma.

1 commento:

Investigatore ha detto...

Testo Unico Leggi di Pubblica sicurezza
CAPO IV

DELLE ARMI
Art. 30
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

Regolamento
(Art. 44, Art. 45)
Art. 31

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
Regolamento
(Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 51, Art. 52)
Art. 32
Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino ad € 516,00.

Art. 33
(Articolo abrogato dall'art. 8, legge 18 aprile 1975, n. 110)

Art. 34
Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'Interno dello Stato.

Regolamento

(Art. 50, Art. 53)
Art. 35
Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci (1) anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore.

Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

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